LPP Art. 65e - Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 65e LPP dal 2025

Art. 65e Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 65e (1) Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente

1 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all’utilizzazione (RCDL con rinuncia all’utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.

2 I versamenti non devono superare l’importo scoperto e non maturano interessi. Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

  • a. lo scioglimento della RCDL con rinuncia all’utilizzazione e il suo trasferimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti;
  • b. l’importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale.
  • 4 Il datore di lavoro e l’istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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