Art. 65d LPP dal 2025

Art. 65d (1) Misure in caso di copertura insufficiente
1 L’istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l’istituto di previdenza è insolvente.
2 Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell’istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l’evoluzione prevedibile dell’effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all’entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.
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4 Sempre che le misure di cui al capoverso 3 si rivelino insufficienti, l’istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d’interesse inferiore a quello minimo previsto nell’articolo 15 capoverso 2. La riduzione del tasso d’interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.