LPP Art. 65a - Trasparenza

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 65a LPP dal 2025

Art. 65a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 65a (1) Trasparenza

1 Gli istituti di previdenza devono rispettare il principio della trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità.

2 La trasparenza implica che:

  • a. sia evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell’istituto di previdenza;
  • b. possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;
  • c. l’organo paritetico dell’istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione;
  • d. possano essere adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.
  • 3 Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sull’obbligo di voto in quanto azionista (art. 71a). (2)

    4 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui queste informazioni devono essere fornite, senza spese sproporzionate, anche per quanto riguarda la cassa pensioni affiliata.

    5 Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui la trasparenza deve essere garantita. Emana a tal fine disposizioni contabili e definisce le esigenze per la trasparenza a livello di costi e di rendimento.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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