Art. 659 CCS dal 2025

Art. 659 Formazione di nuovi terreni
1 I terreni utilizzabili formatisi sopra un’area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un’acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano.
2 Il diritto cantonale li può assegnare ai fronteggianti.
3 Chiunque possa provare che porzioni di terreno furono staccate dalla sua proprietà, le può riprendere entro un congruo termine.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.