Art. 654a CCS dal 2024

Art. 654a III. Propriet collettiva di aziende e fondi agricoli (1)
Lo scioglimento della propriet collettiva di aziende e fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991 (2) sul diritto fondiario rurale.
(1) Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).(2) RS 211.412.11
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.