OETV Art. 65 -

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 65 OETV dal 2025

Art. 65 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 65 Freni

1 I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere provvisti di impianti di frenatura che permettono di immobilizzare il veicolo, qualunque sia la velocità e il carico.

2 Secondo la loro classificazione, devono essere provvisti di un freno di servizio, di freni ausiliari, di freni di stazionamento, di un rallentatore come anche di un dispositivo antibloccaggio automatico (ABS). (1)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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