Art. 65 ONC dal 2025

Art. 65 (1) Lunghezza
1 La lunghezza dei veicoli, senza il carico, non deve superare:
Metri | |
---|---|
12,00 | |
12,00 | |
13,50 | |
15,00 | |
16,50 | |
18,75 | |
18,75. (3) |
2 Nel caso degli autobus snodati e degli altri autobus, compresi gli accessori amovibili quali i box porta-sci, non deve essere superata la lunghezza massima di cui al capoverso 1. (3)
3 In caso di veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto di veicoli a motore con ruote disposte simmetricamente, i dispositivi d’appoggio per mantenere a posto i veicoli trasportati possono superare la lunghezza ammessa al massimo di 1,10 m posteriormente e al massimo di 0,50 m anteriormente nei limiti dello sbalzo ammesso (art. 73 cpv. 3).
4 In caso di autoarticolati che trasportano container e contenitori analoghi lunghi 45 piedi nell’ambito del trasporto combinato non accompagnato, la lunghezza ammessa di cui al capoverso 1 lettera e può essere superata, anche a vuoto, al massimo di 0,15 m. (5)
5 In caso di veicoli a motore pesanti dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione (art. 94 cpv. 1ter OETV (6) ) possono essere superate le lunghezze di cui al capoverso 1 lettere a ed e, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a. (7)
6 In caso di autotreni dotati di cabina del conducente aerodinamica allungata o di serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione può essere superata la lunghezza di cui al capoverso 1 lettera f e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr, purché non ne derivi una maggiore capacità di carico e siano rispettate le condizioni relative al percorso circolare di cui all’articolo 65a. (8)
(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2649).
(6) RS 741.41
(7) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).
(8) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 13).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.