Art. 65 LEF dal 2024

Art. 65 Alle persone giuridiche,
societ ed eredit indivise
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2 Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potr fare ad altro funzionario od impiegato.
3 Se l’esecuzione è diretta contro un’eredit non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell’eredit o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi. (4)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
(3) Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(4) Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.