Art. 65 LTF dal 2024

Art. 65 Spese giudiziarie
1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l’emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennit versate a periti e testimoni.
2 La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell’ampiezza e della difficolt della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.
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5 Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.
(1) RS 151.3Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.