LStrl Art. 64f - Traduzione della decisione di allontanamento

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 64f LStrl dal 2025

Art. 64f Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 64f (1) Traduzione della decisione di allontanamento

1 L’autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.

2 La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l’articolo 64b non è tradotta. Allo straniero è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.

(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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