Art. 64d LStrl dal 2025
Art. 64d (1) Termine di partenza ed esecuzione immediata
1 Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.
2 L’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:a. lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;b. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto;c. la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;d. lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione;e. (2) allo straniero è stata precedentemente negata l’entrata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen (3) (art. 64c cpv. 1 lett. b);f. lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a).
3 I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:a. lo straniero viola l’obbligo di collaborare di cui all’articolo 90;b. il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;c. nonostante il divieto d’entrata, lo straniero accede al territorio svizzero. (4)
(1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 5925]; [FF 2009 7737]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 ([RU 2018 3161]; [FF 2017 3561]).
(3) Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 7 cpv. 3.
(4) Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 ([RU 2019 1413]; [FF 2018 1381]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.