Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 64c

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAINF:



Art. 64c LAINF dal 2024

Art. 64c Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 64c (1) Responsabilit

1 I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano all’INSAI.

2 Il diritto dell’INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l’INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. (2)

3 Le controversie concernenti la responsabilit dei membri degli organi dell’INSAI e delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attivit accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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