LPP Art. 64c - Spese

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 64c LPP dal 2025

Art. 64c Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 64c (1) Spese

1 Le spese della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria nonché le spese di riscossione del fondo di garanzia sono coperte da: (2)

  • a. una tassa di vigilanza annuale;
  • b. emolumenti per decisioni e servizi.
  • 2 La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

  • a. (2) per la vigilanza sistemica e l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, in funzione dell’importo delle prestazioni d’uscita di tutti gli assicurati e delle rendite degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP (4) , secondo quanto risulta dai loro conti d’esercizio;
  • b. presso il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati (5) .
  • 3 Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.

    4 ... (6)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
    (4) RS 831.42
    (5) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
    (6) Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017 (RU 2017 6337; FF 2016 6149 7331). Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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