LStrl Art. 64c - Allontanamento senza formalità

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 64c LStrl dal 2025

Art. 64c Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 64c (1) Allontanamento senza formalità

1 Lo straniero è allontanato senza formalità se:

  • a. è riammesso in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Ungheria in virtù di un accordo di riammissione;
  • b. (2) l’entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell’articolo 14 del codice frontiere Schengen (3) .
  • 2 Se lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard (art. 64b).

    (1) Introdotto dall’all. del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561).
    (3) Cfr. nota a piè di pagina concernente l’art. 7 cpv. 3.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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