Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 64a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAINF:



Art. 64a LAINF dal 2024

Art. 64a Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 64a (1) Obbligo di diligenza e di fedelt

1 I membri del consiglio dell’INSAI e della direzione svolgono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi dell’INSAI in buona fede. Il consiglio dell’INSAI adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi dell’INSAI e impedire conflitti d’interesse.

2 Nell’ambito dell’obbligo di diligenza e di fedelt tutti i membri degli organi dell’INSAI dichiarano all’organo di nomina le loro relazioni d’interesse.

3 Durante la loro permanenza nel consiglio dell’INSAI comunicano senza indugio eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d’interesse.

4 Il consiglio dell’INSAI informa sulle relazioni d’interesse dei suoi membri nel rapporto annuale.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attivit accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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