Art. 64a LPP dal 2025
Art. 64a (1) Compiti (2)
1 La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:a. garantisce un’esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;b. esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispezioni presso le medesime;c. in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, emana le norme necessarie per l’attività di vigilanza;d. decide in merito alla concessione e al ritiro dell’abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;e. tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet;f. può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;g. emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
2 La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull’istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento.
3 Presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell’interno.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 3393]; [FF 2007 5199]).
(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – [RS 171.10]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.