Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 64a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 64a LPP dal 2025

Art. 64a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 64a (1) Compiti (2)

1 La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:

  • a. garantisce un’esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;
  • b. esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispezioni presso le medesime;
  • c. in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, emana le norme necessarie per l’attività di vigilanza;
  • d. decide in merito alla concessione e al ritiro dell’abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;
  • e. tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet;
  • f. può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;
  • g. emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.
  • 2 La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull’istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento.

    3 Presenta annualmente un rapporto d’attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell’interno.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
    (2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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