Art. 645 CCS dal 2025

Art. 645 Esclusioni
Non possono mai reputarsi accessori quelle cose mobili che servono solo all’uso temporaneo od al consumo del possessore della cosa principale, o che sono estranee alla naturale destinazione di questa, nonché quelle che furono connesse alla cosa principale solo a scopo di custodia, di vendita o di locazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.