OR Art. 643 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 643 OR dal 2024
Art. 643
1 La societ acquista la personalit giuridica soltanto con l’iscrizione nel registro di commercio.
2 La societ acquista la personalit con l’iscrizione, anche se non si verificano le condizioni di questa.
3 Tuttavia, se, all’atto della costituzione, furono violate disposizioni legali o statutarie sì da porre in grave pericolo o da ledere gravemente gli interessi di creditori o di azionisti, il giudice può, ad istanza d’uno di questi creditori o azionisti, pronunciare lo scioglimento della societ . … (1)
4 L’azione si estingue se non è proposta al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
(1) Per. abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 4791]; [FF 2002 2841], [2004 3545]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.