OETV Art. 64 -

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 64 OETV dal 2025

Art. 64 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 64 Dispositivo di guida

1 Il dispositivo di guida deve avere poco giuoco ed essere facilmente manovrabile.

2 Se la manovra del volante nell’eseguire una curva stretta con la prima marcia richiede una forza superiore a 300 N, è necessario un dispositivo di servosterzo; se questo cessa di funzionare, la forza di manovra per i primi sei secondi non deve superare 500 N. (1)

3 Il meccanismo e la geometria del dispositivo di guida devono essere concepiti e regolati in modo che non si produca nessuna oscillazione e che il veicolo circoli diritto quando il dispositivo di guida è in posizione di marcia rettilinea.

4 Se necessario, per i veicoli con dispositivi di guida idraulici o elettrici deve essere montato un dispositivo di avvertimento o deve essere limitata la velocità.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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