REDD Art. 64 - Direzione dei dibattimenti

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 64 REDD dal 2022

Art. 64 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 64 Direzione dei dibattimenti

1. Il presidente della Camera organizza e dirige il dibattimento; determina l’ordine in cui i comparenti sono chiamati a prendere la parola.2. Ogni giudice può porre domande a ogni persona che si presenta davanti alla Camera.


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