Art. 64 LCStr dal 2024

Art. 64 Minimi d’assicurazione (1)
Il Consiglio federale fissa gli importi fino a concorrenza dei quali l’assicurazione sulla responsabilit civile deve soddisfare le pretese della parte lesa in caso di lesione corporale e di danni materiali.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1975 1257 1857 n. III; FF 1973 II 1053).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.