Art. 64 LPP dal 2025

Art. 64 (1) Alta vigilanza
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna. La durata del mandato è di quattro anni.
2 Nel prendere le sue decisioni la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell’interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.
3 La Confederazione risponde del comportamento della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria soltanto se sono stati violati doveri d’ufficio essenziali e i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un’autorità o di un istituto sottoposti a vigilanza secondo l’articolo 64a.
4 Per il resto si applica la legge del 14 marzo 1958 (2) sulla responsabilità.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012, il cpv. 1 entra in vigore il 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).(2) RS 170.32
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