Art. 63a LAVS dal 2025

Art. 63a (1) Delega di altri compiti alle casse di compensazione
1 La Confederazione e, con l’approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono delegare alle casse di compensazione altri compiti. L’approvazione può essere vincolata a condizioni e oneri.
2 La delega di compiti non deve pregiudicare la regolare applicazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
3 Chi delega compiti garantisce che i costi derivanti alle casse di compensazione dall’adempimento di tali compiti siano interamente coperti.
4 Per l’esecuzione dei compiti delegati dalla Confederazione, le casse di compensazione sono vincolate esclusivamente alle istruzioni dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 72.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.