OR Art. 634 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 634 OR dal 2025
Art. 634 Conferimenti in natura (1)
1 Gli oggetti di un conferimento in natura valgono come copertura se sono soddisfatte le seguenti condizioni:1. possono essere iscritti a bilancio negli attivi;2. possono essere trasferiti nel patrimonio della società;3. la società, dopo l’iscrizione nel registro di commercio, può immediatamente e liberamente disporne come proprietaria o, se si tratta di fondi, ottiene il diritto incondizionato di chiederne l’iscrizione nel registro fondiario;4. possono essere realizzati mediante trasferimento a terzi.
2 Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l’atto pubblico se per il trasferimento dell’oggetto in questione è prescritta tale forma.
3 È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del conferimento sono situati in più Cantoni. L’atto va steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede della società.
4 Lo statuto deve indicare l’oggetto e la stima del conferimento come pure il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società. L’assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie dopo dieci anni.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
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