Art. 631 CCS dal 2025

Art. 631 Spese di educazione
1 Non essendo provata una diversa volontà del defunto, le spese per l’istruzione e l’educazione dei singoli figli non sono soggette a collazione, se non in quanto eccedano la misura consueta.
2 Ai figli in tenera età o colpiti da infermità deve essere concesso nella divisione un equo prelevamento.
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