Art. 63 ORC dal 2025
Art. 63 Scioglimento
1 Se l’assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l’iscrizione.
2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:a. l’atto pubblico concernente la decisione di scioglimento dell’assemblea generale e, se del caso, la designazione dei liquidatori e il loro diritto di firma;b. una prova che i liquidatori hanno accettato la loro elezione.
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:a. il fatto che la società viene sciolta;b. la data della deliberazione dell’assemblea generale;c. (1) la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;d. i liquidatori;e. se del caso, le modifiche riguardanti le autorizzazioni a firmare iscritte;f. se del caso, l’indirizzo della liquidazione;g. se del caso, l’indicazione che le limitazioni statutarie di trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione sono soppresse e la relativa iscrizione nel registro di commercio è cancellata.
4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le iscrizioni d’ufficio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
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