Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 63

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 63 ORC dal 2025

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Art. 63 Scioglimento

1 Se l’assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l’iscrizione.

2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

  • a. l’atto pubblico concernente la decisione di scioglimento dell’assemblea generale e, se del caso, la designazione dei liquidatori e il loro diritto di firma;
  • b. una prova che i liquidatori hanno accettato la loro elezione.
  • 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il fatto che la società viene sciolta;
  • b. la data della deliberazione dell’assemblea generale;
  • c. (1) la ditta con la menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
  • d. i liquidatori;
  • e. se del caso, le modifiche riguardanti le autorizzazioni a firmare iscritte;
  • f. se del caso, l’indirizzo della liquidazione;
  • g. se del caso, l’indicazione che le limitazioni statutarie di trasferibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione sono soppresse e la relativa iscrizione nel registro di commercio è cancellata.
  • 4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le iscrizioni d’ufficio.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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