OLL1 Art. 63 - Valutazione dei rischi e informazione

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 63 OLL1 dal 2023

Art. 63 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 63 Valutazione dei rischi e informazione

(art. 35 e 48 LL)

1 Un’azienda con lavori pericolosi o gravosi per la madre e il bambino giusta l’articolo 62 deve, mediante un esperto competente, procedere alla valutazione dei rischi secondo i principi dell’articolo 11a segg. dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 (1) sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e alle prescrizioni specifiche sul ricorso a specialisti in caso di maternit .

2 La valutazione dei rischi è effettuata prima dell’assunzione di donne in un’azienda o in una parte dell’azienda giusta l’articolo 62 e in occasione di ogni modifica importante delle condizioni di lavoro.

3 Il risultato della valutazione dei rischi e le misure di protezione proposte dagli specialisti devono essere registrati per scritto. Nella valutazione dei rischi occorre osservare:

  • a. le prescrizioni giusta l’articolo 62 capoverso 4;
  • b. le prescrizioni dell’ordinanza 3 del 18 agosto 1993 (2) concernente la legge; e
  • c. l’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
  • 4 Il datore di lavoro deve provvedere a informare e istruire, in modo tempestivo, esauriente e adeguato, le donne che svolgono lavori gravosi e pericolosi sui pericoli e i provvedimenti connessi con la gravidanza e la maternit .

    (1) RS 832.30
    (2) RS 822.113

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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