Art. 63 OLL1 dal 2023

Art. 63 Valutazione dei rischi e informazione
(art. 35 e 48 LL)
1 Un’azienda con lavori pericolosi o gravosi per la madre e il bambino giusta l’articolo 62 deve, mediante un esperto competente, procedere alla valutazione dei rischi secondo i principi dell’articolo 11a segg. dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 (1) sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e alle prescrizioni specifiche sul ricorso a specialisti in caso di maternit .
2 La valutazione dei rischi è effettuata prima dell’assunzione di donne in un’azienda o in una parte dell’azienda giusta l’articolo 62 e in occasione di ogni modifica importante delle condizioni di lavoro.
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4 Il datore di lavoro deve provvedere a informare e istruire, in modo tempestivo, esauriente e adeguato, le donne che svolgono lavori gravosi e pericolosi sui pericoli e i provvedimenti connessi con la gravidanza e la maternit .
(1) RS 832.30(2) RS 822.113
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.