Art. 62a LPP dal 2025
Art. 62a (1) Strumenti di vigilanza
1 Nell’adempimento dei suoi compiti l’autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.
2 Se necessario, l’autorità di vigilanza può:a. esigere in qualsiasi momento che l’organo supremo dell’istituto di previdenza, il perito in materia di previdenza professionale o l’ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili alla sua attività;b. nel singolo caso, impartire istruzioni all’organo supremo, all’ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale (2) ;c. ordinare perizie;d. annullare decisioni dell’organo supremo dell’istituto di previdenza;e. ordinare esecuzioni d’ufficio;f. avvertire, ammonire o revocare l’organo supremo dell’istituto di previdenza o singoli suoi membri;g. ordinare l’amministrazione d’ufficio dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale;h. nominare o revocare un ufficio di revisione o un perito in materia di previdenza professionale;i. perseguire le inosservanze di prescrizioni d’ordine conformemente all’articolo 79.
3 Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell’istituto di previdenza o dell’istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all’origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell’ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 3393]; [FF 2007 5199]).
(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – [RS 171.10]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.