Art. 62 LDP dal 2022

Art. 62 Attestazione del diritto di voto
1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l’attestazione del diritto di voto. (1)
2 Il servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti.
3 L’attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev’essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualit ufficiale di costui.
4 Il diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.