OLL1 Art. 62 - Lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternit?

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 62 OLL1 dal 2023

Art. 62 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 62 Sezione 2: Protezione della salute durante la maternit Lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternit

(art. 35 LL)

1 Il datore di lavoro può occupare donne incinte e madri allattanti nei lavori pericolosi o gravosi soltanto se, in base a una valutazione dei rischi, non risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione. Sono fatti salvi ulteriori motivi di esclusione di cui al capoverso 4.

2 Se soltanto mediante l’adozione di adeguate misure di protezione è possibile eliminare minacce pericolose per la salute della madre e del bambino, l’efficacia di queste misure deve essere verificata periodicamente, almeno ogni trimestre. Se l’obiettivo di protezione non viene raggiunto, occorre procedere conformemente agli articoli 64 capoverso 3 e 65 della presente ordinanza. (1)

3 Sono considerati lavori pericolosi o gravosi per le donne incinte e le madri allattanti tutti quei lavori che, per esperienza, si ripercuotono negativamente sulla salute di queste donne e dei loro bambini. Ne fanno parte in particolare:

  • a. lo spostamento manuale di carichi pesanti;
  • b. i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce;
  • c. i lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni;
  • d. i lavori in condizioni di sovrappressione come il lavoro in camera di pressione, l’immersione ecc.;
  • e. i lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a un’umidit eccessiva;
  • f. i lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore;
  • g. i lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microrganismi;
  • h. i lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio.
  • 4 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (2) stabilisce in un’ordinanza i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi elencati nel capoverso 3. Esso definisce inoltre le sostanze, i microrganismi e i lavori che, per esperienza e per lo stato della scienza, presentano un potenziale di pericolo particolarmente elevato per la madre e il bambino e per i quali è vietata ogni occupazione di donne incinte e di madri allattanti.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 999).
    (2) La designazione dell’unit amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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