LIFD Art. 61b - Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 61b LIFD dal 2025

Art. 61b Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 61b (1) Imposizione di riserve occulte alla fine dell’assoggettamento

1 In caso di cessazione dell’assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

2 Sono considerati fine dell’assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d’attività o di funzioni dalla Svizzera in un’impresa o in uno stabilimento d’impresa situati all’estero, il passaggio a un’esenzione fiscale secondo l’articolo 56 nonché il trasferimento all’estero della sede o dell’amministrazione effettiva.

(1) Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.