Art. 61 OETV dal 2025

Art. 61 Pneumatici spikes
1 Gli «pneumatici spikes» sono pneumatici chiodati.
2 Sono ammessi soltanto pneumatici spikes di struttura radiale metallica (cinturati metallici). Devono esserne munite tutte le ruote di un veicolo.
3 I chiodi possono avere un peso massimo di 3 g. Il diametro della loro base non deve superare 6 mm. Devono essere ben infissi e non possono sporgere dal battistrada più di 1,5 mm.
4 Gli pneumatici con un diametro fino a 13 pollici possono avere 110 chiodi al massimo, quelli con un diametro superiore a 13 pollici, 130 chiodi al massimo.
5 L’USTRA può autorizzare pneumatici spikes diversi da quelli di cui ai capoversi 2–4, purché sia garantita una protezione almeno equivalente della strada. (1)
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.