OETV Art. 61 - Pneumatici spikes

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 61 OETV dal 2025

Art. 61 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 61 Pneumatici spikes

1 Gli «pneumatici spikes» sono pneumatici chiodati.

2 Sono ammessi soltanto pneumatici spikes di struttura radiale metallica (cinturati metallici). Devono esserne munite tutte le ruote di un veicolo.

3 I chiodi possono avere un peso massimo di 3 g. Il diametro della loro base non deve superare 6 mm. Devono essere ben infissi e non possono sporgere dal battistrada più di 1,5 mm.

4 Gli pneumatici con un diametro fino a 13 pollici possono avere 110 chiodi al massimo, quelli con un diametro superiore a 13 pollici, 130 chiodi al massimo.

5 L’USTRA può autorizzare pneumatici spikes diversi da quelli di cui ai capoversi 2–4, purché sia garantita una protezione almeno equivalente della strada. (1)

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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