Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Art. 61

Zusammenfassung der Rechtsnorm ONC:



Art. 61 ONC dal 2025

Art. 61 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 61 (1) Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli e forestali (art. 30 cpv. 1 LCStr)

1 Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.

2 Sui seguenti veicoli, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da un passeggero di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:

  • a. sui veicoli a motore agricoli e forestali e i loro rimorchi;
  • b. sui trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, sui carri con motore e sui carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli e forestali. (2)
  • 3 Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell’articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un’adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti. (2)

    4 Per interventi del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per spostamenti con veicoli cingolati o l’impiego di veicoli militari nel quadro di manifestazioni non militari né controllate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure per traslochi e simili, l’autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e forestali e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza. (4)

    5 Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di cose o autotreni soltanto se ciò è previsto nella licenza di circolazione; ne è presupposto una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006, il cpv. 1 entra in vigore il 1° gen. 2008 (RU 2005 4487).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    118 IV 74Art. 42 Abs. 1 MPG (SR 661); Art. 64 StGB. Wer mit dem Argument, keinen Beitrag zu Gewalt und Krieg, Zerstörung der Umwelt und Tötung von Menschen leisten zu wollen, die Bezahlung des Militärpflichtersatzes verweigert, handelt nicht aus achtenswerten Beweggründen im Sinne von Art. 64 StGB (Bestätigung der Rechtsprechung). Militär; Militärpflichtersatz; Ersatzabgabe; Militärpflichtersatzes; Abgabe; Nichtbezahlung; Recht; Militärdienst; Wehrpflicht; Bezahlung; Beweggr; Pflicht; Beschwerdegegner; Gründen; Beweggründe; Zusammenhang; Leistung; Bundesgericht; Rechtsgleichheit; Pflichtige; Kantons; Argument; Rechtsprechung; Militärpflichtersatzabgabe; Entscheid; Milderungsgr; Grundhaltung; Bundesgesetz
    90 IV 210Art. 30 Abs. 1 SVG, Art. 61 Abs. 1 und 3 VRV, Art. 117 StGB. 1. Pflichtwidriges Verhalten eines Lastwagenführers, der einen Arbeiter auf unbefestigter Ladung mitfahren lässt (Erw. 1). 2. Adäquater Kausalzusammenhang zwischen diesem Verhalten und dem Unfall des Arbeiters (Erw. 2). Platz; Ladebrücke; Ladung; ührt; Werkbank; Arbeiter; Mitfahren; ätte; ützte; Vorschrift; Verunfallte; Staatsanwaltschaft; Kantons; Graubünden; Verhalten; Arbeitsstelle; Fahrt; Kassationshof; Beschwerdeführers; Personal; Mitfahrende; ützter; Anhängern; Stehplätze; ührte; ässig; Personen; Urteil; ässt; Unimog