Art. 61 ONC dal 2025

Art. 61 (1) Passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose e su veicoli agricoli e forestali
1 Sui posti in piedi autorizzati dei veicoli adibiti al trasporto di cose può essere trasportato solamente il personale necessario per caricare, scaricare e sorvegliare il carico.
3 Sui veicoli di cui al capoverso 2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell’articolo 86 capoverso 1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un’adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti. (2)
4 Per interventi del servizio antincendio, della protezione civile o della polizia, per spostamenti con veicoli cingolati o l’impiego di veicoli militari nel quadro di manifestazioni non militari né controllate dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure per traslochi e simili, l’autorità cantonale può permettere altri trasporti di persone su autoveicoli adibiti al trasporto di cose, su veicoli agricoli e forestali e relativi rimorchi. Essa prescrive i necessari provvedimenti di sicurezza. (4)
5 Più di nove persone possono essere trasportate su autoveicoli adibiti al trasporto di cose o autotreni soltanto se ciò è previsto nella licenza di circolazione; ne è presupposto una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006, il cpv. 1 entra in vigore il 1° gen. 2008 (RU 2005 4487).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5701).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.