OLL1 Art. 61 - Alleviamento dei compiti

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 61 OLL1 dal 2023

Art. 61 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 61 Alleviamento dei compiti

(art. 35 LL)

1 Le donne incinte che esercitano la loro attivit principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore e, oltre alle pause previste all’articolo 15 della legge, di una breve pausa di 10 minuti dopo ogni periodo di 2 ore di lavoro.

2 A partire dal sesto mese di gravidanza, le attivit esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere.


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