LDIP Art. 60a -

Einleitung zur Rechtsnorm LDIP:



Art. 60a LDIP dal 2022

Art. 60a Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 60a 3. Foro del luogo di celebrazione del matrimonio (1)

Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è cittadino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di celebrazione del matrimonio, sempreché sia impossibile proporre l’azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

(1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 2019 7151; 2020 1135).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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