Art. 605 CCS dal 2025

Art. 605 Divisione differita
1 Allorchè nella devoluzione dell’eredità debbano essere considerati i diritti di un infante concepito, la divisione deve essere differita fino alla nascita.
2 La madre conserva intanto i suoi diritti di godimento sui beni della comunione ereditaria, in quanto ciò sia richiesto per il suo mantenimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.