OR Art. 605 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 605 OR dal 2025

Art. 605 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 605 Responsabilità dell’accomandante I. Affari fatti per la società

L’accomandante che faccia affari per la società, senza dichiarare espressamente ch’egli agisce soltanto come procuratore o mandatario, risponde per questi affari, verso i terzi di buona fede, come un socio illimitatamente responsabile.


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