OR Art. 600 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 600 OR dal 2025
Art. 600 Condizione dell’accomandante
1 L’accomandante non ha, come tale, né il diritto né il dovere di amministrare gli affari della società.
2 Egli non può nemmeno opporsi ad un atto d’amministrazione della società, quando esso rientri nelle operazioni sociali ordinarie.
3 Egli ha il diritto di chiedere una copia del conto economico e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l’esattezza da un perito indipendente, mediante l’esame dei libri e dei documenti contabili; in caso di contestazione, il perito è designato dal giudice. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6679]; [FF 2008 1321]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.