Art. 60 ONC dal 2025

Art. 60 Passeggeri (1) In generale
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2 Il numero di persone trasportate in e su veicoli a motore e i loro rimorchi non deve superare quello dei posti autorizzati. Durante la corsa devono essere utilizzati i posti autorizzati; negli autobus è permesso lasciare per breve tempo il posto a sedere. (3)
3 Sui veicoli cingolati possono essere eccezionalmente trasportati feriti e altre persone addette a prestare assistenza al di fuori dei posti a sedere ammessi, se è garantita una protezione adeguata. (4)
4 È vietato trasportare persone in compartimenti di autoveicoli che non si possono aprire dall’interno; sono eccettuati i trasporti di polizia.
5 Se i veicoli a motore, tranvie e ferrovie su strada sono in moto, è vietato salirvi, scendervi e sporgersi.
6 Conducenti e passeggeri non possono far sporgere né gettare alcun oggetto dal veicolo, salvo nei cortei su percorso chiuso.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1976 2810).(2) Abrogato dalla cifra I dell’O del 7 mar. 1994, con effetto dal 1° ott. 1994 (RU 1994 816).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 243).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.