Art. 60 OLL1 dal 2023
Art. 60 Sezione 1: Occupazione durante la maternit Durata del lavoro e dell’allattamento in caso di gravidanza e di maternit
(art. 35 e 35a LL)
1 Le donne incinte e le madri allattanti non possono assolutamente essere occupate oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero; questa durata non supera in alcun modo le nove ore.
2 Alle madri allattanti devono essere concessi i tempi necessari all’allattamento o al tiraggio del latte. Di questi, durante il primo anno di vita del bambino vengono computati come tempo di lavoro retribuito:
a. per una durata del lavoro giornaliero fino a quattro ore: almeno 30 minuti;b. per una durata del lavoro giornaliero superiore a quattro ore: almeno 60 minuti;c. per una durata del lavoro giornaliero superiore a sette ore: almeno 90 minuti. (1) (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 ([RU 2014 999]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.