LStrl Art. 60 -

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 60 LStrl dal 2025

Art. 60 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 60 Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

1 La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.

2 Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

  • a. le persone che hanno lasciato lo Stato d’origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;
  • b. le persone di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e;
  • c. (1) le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all’articolo 84 capoverso 2.
  • 3 L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:

  • a. la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi (2) ;
  • abis. l’accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;
  • b. la partecipazione a progetti nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi;
  • c. un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l’integrazione o per assicurare l’assistenza sanitaria nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi. (3)
  • 4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.

    (1) Introdotta dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
    (2) RS 142.31
    (3) Nuovo testo giusta la cifra IV n. 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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