Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 6

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 6 OETV dal 2025

Art. 6 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 6 Definizioni Dimensioni

1 Il «passo» è la distanza tra il centro dell’asse di due ruote che si susseguono sullo stesso lato del veicolo. Per più di due assi i passi, indicati da davanti a dietro, vengono misurati tra i singoli assi; la somma di questi passi dà il «passo totale».

2 Il «passo di un semirimorchio» è la distanza tra il centro del perno di aggancio e il primo asse del semirimorchio. Per semirimorchi a più assi, il passo totale viene calcolato come nel capoverso 1. (1)

3 La «carreggiata» è la distanza tra il centro del battistrada delle ruote di un asse misurata nel punto in cui gli pneumatici toccano il suolo; in caso di ruote gemellate è determinante il centro dello spazio tra gli pneumatici, per pneumatici di diversa larghezza è determinante la distanza tra la metà dei due centri dei battistrada.

4 Tutte le misurazioni sono eseguite con il veicolo scarico (art. 7 cpv. 1), eccettuata la misurazione del passo dei veicoli delle categorie (2) M, N e O. (3) Detto passo viene misurato con il veicolo caricato fino al peso garantito (4) .

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651).
(2) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(4) Nuovo termine giusta la cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3216). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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