Art. 6 ONC dal 2025

Art. 6 Comportamento verso i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli (1)
1 Davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone o utente di un mezzo simile a veicolo che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo. (1) Deve moderare per tempo la velocità e all’occorrenza fermarsi per poter adempiere questo obbligo. (3)
2 Alle intersezioni con regolazione del traffico, il conducente di un veicolo che volta deve accordare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli che attraversano la strada trasversale . (4) Ciò non vale qualora segnali luminosi indichino la via libera con una freccia di colore verde, senza luce gialla intermittente.
3 Sulle strade senza passaggi pedonali, il conducente d’un veicolo che circola in colonna deve, se necessario, fermarsi, qualora i pedoni o gli utenti di mezzi simili a veicoli aspettino di attraversare la carreggiata. (4)
4 Ai pedoni ciechi non accompagnati, che, alzando il bastone bianco, indicano di voler attraversare la carreggiata, deve sempre essere accordata la precedenza.
5 Se uno scuolabus, contrassegnato come tale, è fermo con le luci di avvertimento lampeggianti accese (art. 23 cpv. 3 lett. a), i conducenti possono sorpassarlo solamente ad andatura ridotta e con particolare prudenza; all’occorrenza devono fermarsi. (6)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 1994, in vigore dal 1° giu. 1994 (RU 1994 816).
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
(6) Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.