Codice penale militare (CPM) Art. 6

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 6 CPM dal 2025

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Art. 6 Tempo di guerra

1 Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.

2 Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va sottoposto il più presto possibile all’Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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