Art. 6 CPM dal 2025

Art. 6 Tempo di guerra
1 Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.
2 Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va sottoposto il più presto possibile all’Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.