Art. 6 LAMaI dal 2025

Art. 6 Controllo e affiliazione d’ufficio
1 I Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.
2 L’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto questo obbligo tempestivamente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.