Art. 6 LFus dal 2023

Art. 6 Fusione di societ in caso di perdita di capitale o di eccedenza di debiti
1 Una societ i cui attivi, previa deduzione dei debiti, non coprono più la met della somma del capitale azionario o sociale, delle riserve legali da capitale e da utili non rimborsabili agli azionisti, oppure che presenti un’eccedenza di debiti, può operare una fusione purché l’altra societ abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all’eccedenza di debiti. (1)
2 L’organo superiore di direzione o di amministrazione deve presentare all’ufficio del registro di commercio un’attestazione in cui un perito revisore abilitato accerti l’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1. (3)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).(2) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
(3) Nuovo testo giusta l’all. l n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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