LCit Art. 6 - Perdita per adozione

Einleitung zur Rechtsnorm LCit:



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Art. 6 Perdita per adozione

1 Il minorenne svizzero adottato da uno straniero perde la cittadinanza svizzera in seguito all’adozione, se acquisisce per questo fatto la cittadinanza dell’adottante o gi la possiede.

2 La cittadinanza svizzera non è persa se, in seguito all’adozione, viene a crearsi o permane anche un rapporto di filiazione con un genitore svizzero.

3 Se l’adozione è revocata, la perdita della cittadinanza svizzera è considerata non intervenuta.


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