OLL1 Art. 6 - Aziende di giardinaggio

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 6 OLL1 dal 2023

Art. 6 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 6 Aziende di giardinaggio

(art. 2 cpv. 1 lett. e, art. 3 LL)

1 Sono aziende prevalentemente adibite alla produzione delle piante le aziende nelle quali la maggior parte dei lavoratori è occupata in uno o più dei seguenti settori:

  • a. orticoltura;
  • b. coltura di piante in vaso e di fiori da recidere;
  • c. vivai e frutticoltura, comprese le piante erbacee e gli arbusti.
  • 2 ... (1)

    (1) Abrogato dall’art. 22 dell’O del 28 set. 2007 sulla protezione dei giovani lavoratori, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4959).

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