Art. 59c LStrl dal 2024

Art. 59c (1) Divieto di viaggiare per rifugiati
1 I rifugiati non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d’origine o di provenienza. Se vi è il fondato sospetto che il divieto di viaggiare non sia rispettato, la SEM può disporre nei confronti di tutti i rifugiati originari o provenienti da un determinato Stato d’origine o di provenienza un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi al loro Stato d’origine o di provenienza.
2 Se motivi gravi lo giustificano, la SEM può autorizzare una persona a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare secondo il capoverso 1 secondo periodo.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.