Art. 59b CPM dal 2025

Art. 59b Procedura penale
1 In caso di procedimento penale l’impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l’impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragionevole, l’autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l’impresa nel procedimento penale.
2 La persona che rappresenta l’impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.
3 L’impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un’inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l’autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un’altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.
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